Tribunale di Parma, Ordinanza 16 giugno 2016

Non c’è giusta causa di licenziamento nel caso in cui il lavoratore, durante l’orario di lavoro, si occupi di questioni personali per un breve lasso di tempo. Non configura giusta causa di licenziamento, per difetto di proporzionalità, il fatto che il lavoratore si dedichi per circa mezz’ora al lavaggio della propria automobile, durante l’orario di lavoro. Il tempo sottratto alla prestazione lavorativa è troppo breve per costituire comportamento intollerabile e comunque non può essere ritenuto tale da far venir meno il vincolo fiduciario. L’irrilevanza disciplinare del fatto equivale ad insussistenza dello stesso, dunque l’illegittimità del licenziamento comporta la tutela reintegratoria ai sensi del 4°comma dell’art. 18 L.300/70.

 

error: Content is protected !!