
la Cassazione con l'ordinanza 1615/2025 richiama l'art. 3 bis l. n. 53/94 e conferma la propria giurisprudenza precedente (Cass. n. 2460/2021), secondo la quale le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri pubblici previsti dalla legge.
Nella motivazione si legge: “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo pec, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita)”.
La Corte afferma quindi che la citazione in questione era stata notificata correttamente all'indirizzo PEC attinto dall'apposito elenco dei medici, attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell'art. 3 bis c. 1 L. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
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