5 ottobre 2016

Diritto del Lavoro

Il diritto del lavoro, pubblico e privato, si compone di norme specifiche che disciplinano i rapporti di lavoro tra datore e lavoratore e le reciproche obbligazioni. Tale disciplina giuridica è quindi destinata principalmente a regolare le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, dal punto di vista individuale (mentre dal punto di vista collettivo si parla di diritto sindacale).

La relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore è caratterizzata da una peculiarità rispetto alla generalità dei rapporti giuridici: se, infatti, dal punto di vista giuridico, le parti operano formalmente sullo stesso piano di parità (entrambe, cioè, sono soggetti liberi ed eguali), dal punto di vista economico, il prestatore di lavoro viene a trovarsi in una posizione di inferiorità che fa di esso il contraente più debole. La posizione di debolezza del lavoratore, che è oggetto di specifica previsione costituzionale, discende sia dalla condizione di strutturale disoccupazione che caratterizza il mercato del lavoro (cd. dipendenza economica), sia dal fatto di essere subordinato al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (cd. subordinazione tecnica).

Si può pertanto affermare che le norme del diritto del lavoro hanno la finalità di tutelare il lavoratore, attenuando gli effetti più deleteri della subordinazione e assicurando, nei rapporti con il datore di lavoro, il rispetto e la promozione delle condizioni economiche e della sua libertà e personalità.

Per tale motivo il diritto del lavoro, tra i vari rami del diritto, è quello che più direttamente risente dell’influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme e concetti legislativi le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.

A livello comunitario, il diritto del lavoro disciplina due grandi settori: le condizioni di lavoro (cioè l’orario di lavoro, il lavoro a tempo parziale e a termine, il distacco dei lavoratori e così via) e le procedure di informazione e consultazione dei lavoratori in particolari materie di interesse collettivo (cioè i licenziamenti collettivi, i trasferimenti di imprese).

Negli ultimi decenni le politiche dell’Unione Europea hanno cercato di conseguire elevati livelli di occupazione e protezione sociale, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, di tutelare la coesione sociale; infatti l’Unione Europea mira a promuovere il progresso sociale e a migliorare le condizioni di vita e lavoro della intera popolazione europea.

Il diritto del lavoro si compone di tre rami specialistici: il diritto del lavoro in senso stretto, che disciplina il contratto ed il rapporto individuale del lavoro (cd. diritto privato del lavoro); il diritto sindacale, che disciplina gli organi sindacali, la loro nascita, il rapporto che essi devono tenere con le parti sociali ed il diritto allo sciopero; il diritto pubblico del lavoro, che include le norme giuridiche che regolano il rapporto tra le parti e lo Stato in materia di previdenza sociale (cd. legislazione sociale o welfare state).

Lo studio legale dell’avv. Giuseppe De Lucia, pertanto, offre consulenza ed assistenza, anche giudiziale, a lavoratori ed imprese, nelle seguenti materie:

  • due diligence su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e disamina del trattamento fiscale e contributivo delle retribuzioni;
  • redazione di contratti individuali di lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo;
  • redazione di contratti di agenzia, procacciamento di affari e rappresentanza commerciale;
  • redazione di clausole di non concorrenza, di stabilità di confidenzialità, di segretezza;
  • ordini di servizio, trasferimenti, mutamenti di mansione, distacchi e altre condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • procedure disciplinari;
  • redazione di regolamenti aziendali, codici disciplinari, codici etici, codici aziendali di riservatezza;
  • licenziamenti individuali e collettivi;
  • sicurezza sul posto di lavoro;
  • interpretazione di legge e di contratti collettivi;
  • assistenza, anche giudiziale, di fronte alla Direzione Territoriale del Lavoro e altri organi amministrativi, anche per procedure conciliative e procedimenti arbitrali;
  • procedure di conciliazione sindacale.
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